Associazione culturale per lo Sviluppo Territoriale, la Ricerca, l’Energia e l’Ambiente

Regolamento ASTREA

Associazione culturale per lo Sviluppo Territoriale, le Risorse, l'Energia e l'Ambiente

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Articolo 1 - ISCRIZIONE

Articolo 1 - ISCRIZIONE

1.1 Le persone giuridiche, gli enti, le istituzioni pubbliche o private e le fondazioni che richiedono di essere ammessi a far parte dell'Associazione "A.S.T.R.E.A." devono presentare al Presidente di "A.S.T.R.E.A." domanda di ammissione e Codice Etico di comportamento debitamente sottoscritti.
La domanda deve contenere, oltre a denominazione, sede sociale e statuto, le motivazioni della richiesta di associazione e le disponibilità operative. Spetta al Consiglio Direttivo verificare i presupposti per l'accoglimento della domanda. Dell'accettazione o del rifiuto viene data comunicazione scritta da parte del Presidente.

1.2 Le persone fisiche che richiedono di essere ammesse a far parte dell'Associazione "A.S.T.R.E.A." devono presentare al Presidente di "A.S.T.R.E.A." domanda di ammissione e Codice Etico di comportamento debitamente sottoscritti.
La domanda deve contenere generalità, attività lavorativa, domicilio e un breve "curriculum vitae", comprendente, tra l'altro, il titolo di studio posseduto e l'eventuale appartenenza, attuale o trascorsa, ad altra Associazione, e indicare le motivazioni della richiesta di associazione e le disponibilità operative.
Il Presidente darà comunicazione scritta di ricezione della domanda.
Trascorsi almeno 9 (nove) mesi dalla data di ricezione, la domanda, corredata da una documentata relazione del Presidente sul contributo fornito dal richiedente allo sviluppo dell'Associazione in termini di attività o di sostegno ideale o finanziario, viene sottoposta all'esame del Consiglio Direttivo.
Le decisioni del Consiglio vengono comunicate al richiedente da parte del Presidente. In caso di decisione positiva, assieme alla comunicazione viene trasmesso il calendario delle riunioni già programmate. Il nuovo associato, all'atto del suo ingresso nell'Associazione, regolarizza la propria posizione, versando al Tesoriere la quota di iscrizione.

1.3 L'iscrizione decorre dalla data di comunicazione dell'accettazione della domanda da parte del Presidente o dal giorno di versamento della quota associativa, ove dovuta.
 
Articolo 2 - DIRITTI E DOVERI DELL'ASSOCIATO

Articolo 2 - DIRITTI E DOVERI DELL'ASSOCIATO

2.1 Il socio ha il dovere di comunicare ogni eventuale impossibilità a partecipare alle riunioni. L'assenza prolungata di un socio dalle riunioni non lo dispensa dal versamento della quota associativa.
Al socio che si assenti per 3 (tre) assemblee consecutive senza fornire giustificazione alcuna o che non versi alla scadenza annuale prevista la quota associativa, viene inviata comunicazione scritta; qualora questi non provveda a giustificare l'assenza o a versare la quota mancante, il Consiglio Direttivo valuterà la possibilità della sua esclusione dall'Associazione. Di tale decisione verrà data comunicazione scritta.
Quando un socio, per qualsiasi motivo, cessa di appartenere all'Associazione, perde ogni diritto su tutto quanto è di pertinenza dell'Associazione stessa.

2.2 Tutti gli iscritti, in regola con il versamento delle quote associative, hanno il diritto di partecipare all'assemblea dei soci e alle attività dell'Associazione ed essere eletti negli organi sociali.
Per la carica di Presidente e per quella di Presidente aggiunto è necessaria una anzianità di versamento delle quote associative di almeno 5 (cinque) anni; per la carica di Tesoriere è necessaria una anzianità di versamento delle quote associative di almeno 3 (tre) anni; per tutte le altre cariche è necessaria una anzianità di versamento delle quote associative di almeno 1 (uno) anno.
Per i membri esterni del Comitato di esperti e dei Gruppi di lavoro si prescinde dalla iscrizione e dal versamento della quota sociale.
 
Articolo 3 - ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI

Articolo 3 - ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI

3.1 Per l'elezione delle cariche sociali hanno diritto di voto gli iscritti in regola con le quote associative.

3.2 L'elezione delle cariche avviene con cadenza triennale in seduta assembleare deliberativa con le norme seguenti:

a) l'assemblea nomina con voto palese il Presidente dell'assemblea e il Segretario, che lo coadiuva nelle operazioni di voto e nelle verbalizzazioni;
b) l'assemblea stabilisce il tempo entro cui i soci presenti, in numero non inferiore a 10 (dieci), possono presentare alla presidenza proposte per l'elezione degli organi statutari, sottoscrivendo un'unica scheda nella quale siano chiaramente indicati il nome del Presidente, del Presidente aggiunto, del Tesoriere, dei membri del Collegio dei Revisori e dei membri del Collegio dei Probiviri;
c) il Presidente, al termine del tempo prefissato per la presentazione delle schede, pone a votazione le singole proposte regolarmente compilate e sottoscritte, assegnando ad ognuna una numerazione nell'ordine di presentazione, e invita i membri dell'assemblea a esprimere palesemente il proprio voto per appello nominale esclusivamente per una sola delle proposte;
d) i voti riportati da ciascuna lista vengono annotati dal Segretario unitamente ai voti degli astenuti;
e) il Presidente proclama eletti alle cariche sociali i soci indicati nella proposta che avranno riportato più voti. I verbali delle assemblee in cui hanno luogo le elezioni vengono redatti seduta stante e firmati dal Presidente e dal Segretario uscenti.

3.3 Qualora, entro il primo anno gestionale, si renda vacante la carica di Presidente o di Presidente aggiunto, si procede a nuove elezioni per tutte le cariche statutarie. Se tale evenienza si verifica nel secondo o nel terzo anno gestionale, l'opportunità di procedere a nuove elezioni è demandata alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Per tutte le altre cariche il Presidente, in accordo con il Consiglio Direttivo, procede alla nomina di un sostituto che resta in carica sino alla naturale scadenza degli organi statutari.
 
Articolo 4 - ORGANI SOCIALI

Articolo 4 - ORGANI SOCIALI

4.1 Il Presidente eletto è il legale rappresentante dell'Associazione e assume tutti gli obblighi previsti dallo statuto.

4.2 Entro 20 (venti) giorni dall'elezione, il Presidente:

a) convoca il Consiglio Direttivo;
b) presenta al Consiglio Direttivo lo stato dell'Associazione, e, in particolare, lo stato dell'archivio, della cassa, del patrimonio, secondo la documentazione e l'inventario predisposti dal Tesoriere eletto, e ne assume la responsabilità;
c) nomina il Segretario dell'Associazione con il compito di:
- ricevere e conservare nella sede dell'Associazione tutte le carte, i registri e i documenti;
- attendere alla corrispondenza, alle convocazioni, alla compilazione e tenuta dei verbali delle assemblee e del Consiglio Direttivo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari e delle disposizioni del Presidente;
- adempiere a tutte le funzioni di carattere amministrativo e regolamentare, per il buon andamento dell'Associazione;
- tenere in ordine, distintamente, il registro dei verbali dell'assemblea e quello dei verbali del Consiglio Direttivo. Tali registri devono essere a pagine numerate e vidimate dal Presidente, prima dell'uso.
Il Segretario dell'Associazione, inoltre, è depositario dell'atto costitutivo, dello statuto, del Regolamento, del Codice Etico di comportamento, dei provvedimenti di carattere normativo e di quant'altro riguarda la direzione e l'attività dell'Associazione.
Il Segretario che cessa dalla sua funzione consegna al suo successore tutto quanto è da lui custodito. Delle consegne viene redatto verbale che, vistato dal Presidente, rimane depositato agli atti.

4.3 Il Presidente:

a) convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, stabilendone l'ordine del giorno;
b) costituisce, ove necessario e sentito il parere del Consiglio Direttivo, il Comitato di esperti e i Gruppi di lavoro e ne nomina il Presidente e i Coordinatori;
c) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'Associazione;
d) dà attuazione alle deliberazioni dell'assemblea;
e) firma tutti gli atti e la corrispondenza;
f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dal presente regolamento. Nelle sedute del Consiglio Direttivo, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

4.5 Il Presidente aggiunto:

a) subentra al Presidente in tutte le sue funzioni qualora questi ne sia impedito e ne abbia dato formale comunicazione;
b) quando viene a mancare il Presidente per dimissioni o qualsiasi altro motivo, cura l'ordinaria amministrazione fino a nuove elezioni per il rinnovo di tutte le cariche, che si effettueranno entro i 30 (trenta) giorni successivi all'evento o, se tale mancanza avviene dopo il primo anno, sino all'attuazione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.
4.6 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, è convocato dal Presidente ed è validamente costituito quando sono presenti almeno 3 (tre) componenti. 4.7 Il Tesoriere:

a) tiene i libri contabili e custodisce i fondi dell'Associazione;
b) provvede alla riscossione delle quote associative e di iscrizione e di ogni altra entrata;
c) dà corso ai pagamenti sui fondi affidatigli, contro disposizione ordinativa del Presidente;
d) cura l'investimento dei fondi prescritti dal Regolamento o deliberati dall'assemblea;
e) tiene in ordine la contabilità e adempie ad ogni altra funzione affidatagli dallo statuto o dal presente Regolamento.

4.8 Il Collegio dei Revisori provvede, almeno ogni semestre, all'accertamento della situazione contabile e patrimoniale, in modo da mettere in evidenza, e in forma analitica, tutti gli elementi della gestione finanziaria, le variazioni dello stato patrimoniale e la tenuta della contabilità. Almeno 30 (trenta) giorni prima dell'assemblea generale degli iscritti per l'approvazione del bilancio consuntivo, il Consiglio Direttivo consegna al Collegio dei Revisori, per il loro esame, il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale.

4.9 Il Collegio dei Probiviri vigila sul comportamento di tutti gli iscritti perchè sia sempre improntato ai principi etici e del rispetto reciproco. In particolare:

a) esprime parere vincolante sull'applicazione definitiva delle sanzioni disciplinari comminate da Consiglio Direttivo;
b) si esprime sulla verifica dei comportamenti degli iscritti in relazione al Codice Etico di comportamento dell'Associazione.
 
Articolo 5 - ORDINE DEI LAVORI NELLE RIUNIONI

Articolo 5 - ORDINE DEI LAVORI NELLE RIUNIONI

5.1 L'assemblea dei soci deve essere convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta all'anno. L'avviso di convocazione, comprendente l'ordine del giorno della riunione, deve essere trasmesso almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata. L'ordine del giorno deve anche essere esposto nell'apposita bacheca nei locali dall'Associazione.

5.2 Dopo aver provveduto all'apertura dei lavori, il Presidente invita il Segretario a leggere il verbale della seduta precedente. Possono prendere la parola sui contenuti del verbale solo i soci presenti alla riunione a cui il verbale fa riferimento.

5.3 L'assemblea ordinaria dei soci si apre con una relazione del Presidente e con eventuali comunicazioni. Sulla relazione e sulle comunicazioni possono intervenire e parlare tutti i soci che ne hanno diritto. Il tempo di intervento è limitato per ciascun socio a 5 (cinque) minuti. Il Presidente ha la facoltà di togliere la parola qualora il socio si dilunghi oltre il tempo consentito o non si attenga all'argomento in discussione.
Al termine degli interventi, le conclusioni spettano al Presidente.
Durante gli interventi del Presidente o di un singolo socio, non sono ammessi alterchi da parte di nessun altro socio e non è consentito, altresì, interloquire tra soci.
Ciascun socio non può prendere la parola più di una volta sul medesimo argomento, a meno che non si tratti di fatto personale o di brevi rettifiche di quanto esposto precedentemente.

5.4 Dopo l'intervento conclusivo del Presidente, non sono ammessi ulteriori interventi e si passa alla deliberazione.
Le deliberazioni vengono prese per alzata di mano, con eventuale controprova, o per appello nominale, se richiesto da 1/3 (un terzo) dei presenti. Nelle votazioni, a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

5.5 L'assemblea può essere convocata in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno oppure qualora ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 (un terzo) degli iscritti, con l'indicazione degli argomenti da trattare.
L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, con le stesse modalità dell'assemblea ordinaria, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta.
 
Articolo 6 - GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Articolo 6 - GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

6.1 La contabilità deve riportare, analiticamente, la consistenza e le variazioni di tutte le attività e passività dell'Associazione. Per la contabilità devono essere tenuti al corrente, sotto la responsabilità del Tesoriere:

a) un giornale di cassa;
b) un libro inventario;
c) tutte quelle scritture che il Consiglio Direttivo ritiene necessarie e opportune.

I libri di cui alle lettere a) e b) devono essere vidimati, al principio di ogni esercizio finanziario, dal Collegio dei Revisori.

6.2 I documenti relativi ai movimenti di cassa, ai movimenti di conto corrente presso Banca e ai movimenti riguardanti altri conti devono essere conservati in apposita cartella, con annotazioni sulla medesima dei riferimenti per le registrazioni cronologiche, da effettuarsi esclusivamente in base ai documenti riconosciuti regolari e alla corrispondenza in arrivo e in partenza. Le cartelle devono essere tenute cronologicamente in archivio.

6.3 Ogni operazione contabile deve essere registrata con richiamo specifico al capitolo di bilancio preventivo o all'apposita deliberazione e, comunque, alla disposizione del Presidente.

6.4 La corrispondenza contabile è tenuta con le conferme delle operazioni di cassa, degli addebiti e accrediti e di quant'altro è oggetto di partite contabili.

6.5 Incassi e pagamenti sono effettuati su appositi ordinativi firmati dal Presidente.

6.6 II Tesoriere è responsabile del denaro, dei valori e dei titoli di proprietà, di cui cura la custodia nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo, e della tenuta con firma congiunta del Presidente dei conti bancari e postali, ed esegue incassi e pagamenti in base a singoli ordinativi. Può rifiutare il proprio visto ad un ordinativo di pagamento ove non lo ritenga in armonia con i bilanci approvati. Del fatto deve riferire alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo per le decisioni del caso.

6.7 II Collegio dei Revisori provvede, almeno ogni semestre, all'accertamento della situazione contabile e patrimoniale, in modo da mettere in evidenza, e in forma analitica, tutti gli elementi della gestione finanziaria e le variazioni dello stato patrimoniale e la tenuta della contabilità.

6.8 Almeno 30 (trenta) giorni prima dell'assemblea generale degli iscritti per l'approvazione del bilancio consuntivo, il Consiglio Direttivo consegna al Collegio dei Revisori, per il loro esame, il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale.