Associazione culturale per lo Sviluppo Territoriale, la Ricerca, l’Energia e l’Ambiente

Statuto

 
Articolo 1 - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

È costituita l'Associazione Culturale per lo Sviluppo Territoriale, la Ricerca, l'Energia e l'Ambiente, in acronimo "A.S.T.R.E.A.".
L'Associazione "A.S.T.R.E.A." è apolitica, apartitica, non ha scopi di lucro ed è ispirata a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia, al fine di promuovere l'effettiva partecipazione dei soci alla vita associativa. L'Associazione ha sede in Martina Franca (TA), via Lanzo, zona G, n. 174 (centosettantaquattro).
La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), e potrà essere prorogata con decisione dell'assemblea dei soci.
Il logo dell'Associazione è una rosa dei venti racchiusa in un rombo di colore verde, con l'acronimo "A.S.T.R.E.A." e la denominazione dell'Associazione per esteso.
Gli articoli del presente statuto e del Regolamento ad esso annesso possono essere modificati ed abrogati, in parte o in toto, dall'assemblea dei soci in seduta straordinaria.
 
Articolo 2 - OBIETTIVI

Articolo 2 - OBIETTIVI

L'Associazione si propone di contribuire al miglioramento dell'ambiente di vita e di lavoro dei soci attraverso interventi diretti e/o indiretti di conoscenza, studio, diffusione e applicazione di tecnologie innovative compatibili nei settori dell'edilizia, dell'ambiente, del territorio, dei beni e delle tradizioni culturali, dell'energia, dell'agro - alimentare e in tutti gli altri settori di possibile interesse dei soci. In particolare, l'Associazione promuove:

a) l'uso razionale del territorio anche attraverso l'applicazione e la diffusione di tecniche di progettazione e di recupero edilizio compatibili con il rispetto delle risorse ambientali, culturali e paesaggistiche e mirate all'uso di procedure e tecnologie di risparmio energetico e di uso corretto delle risorse;
b) la promozione della conoscenza, il recupero, la conservazione e la fruizione delle risorse ambientali, dei beni artistici e culturali e delle tradizioni storico - culturali, artigianali ed enogastronomiche del territorio;
c) lo sviluppo di iniziative a livello scientifico e tecnologico, anche in collaborazione con soggetti e strutture di ricerca, pubbliche e private, nazionali e internazionali, per garantire supporto tecnico - scientifico alla rete delle piccole e medie imprese locali e alle imprese artigiane;
d) la promozione di attività di formazione, informazione e di e - learning in tutti i settori di interesse dell'Associazione;
e) l'utilizzo di tecniche di comunicazione per promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza delle risorse e delle potenzialità del territorio, in modo da ulteriormente favorire il progresso culturale e, attraverso lo sviluppo del turismo, il miglioramento occupazionale ed economico della popolazione.
 
Articolo 3 - SUPPORTO ALLA GESTIONE

Articolo 3 - SUPPORTO ALLA GESTIONE

Per conseguire gli obiettivi istituzionali, l'Associazione si propone di:
- collaborare con enti di ricerca, università, organismi pubblici e privati e altre associazioni, con i quali intende, in via di principio, stipulare accordi e convenzioni;
- collaborare con esperti nei settori di specifico interesse.

Tali collaborazioni possono essere ricercate in ambito nazionale, comunitario e internazionale. L'Associazione è libera di esplicare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed estero; per questo potrà costituire sedi secondarie, anche operative, in Italia e all'estero.
L'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle sedi secondarie saranno disciplinati da apposito Regolamento.
Per la promozione, valutazione ed esecuzione delle attività, il Presidente può costituire, d'intesa con il Consiglio Direttivo, un Comitato di esperti e specifici Gruppi di lavoro.
Il Comitato di esperti ha il compito di formulare proposte e fornire indicazioni sotto il profilo culturale, scientifico e tecnico al Presidente e al Consiglio Direttivo relativamente alla promozione, organizzazione e gestione delle attività.
Il Comitato sarà costituito da esperti riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale, competenti nei vari settori di interesse dell'Associazione.
Esso sarà costituito da un Presidente e, in linea generale, da un esperto per ogni settore interessato.
I Gruppi di lavoro hanno il compito di definire i contenuti scientifici e tecnici dei progetti approvati, assicurando l'uso delle più adeguate e opportune tecnologie e garantendo la compatibilità con uno sviluppo armonico del territorio.
I Gruppi di lavoro sono costituiti da persone interne o esterne all'Associazione che, per la propria attività, posseggono documentata esperienza nei settori di competenza del progetto.
I Gruppi sono costituiti da un Coordinatore e da un limitato numero di membri.
Il Presidente del Comitato degli esperti e i Coordinatori dei Gruppi di lavoro sono scelti e nominati dal Presidente dell'Associazione, presiedono le riunioni del Comitato e dei rispettivi Gruppi, di cui coordinano ogni iniziativa, e possono partecipare, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Gruppo di lavoro viene sciolto su iniziativa del Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, quando esso abbia espletato il mandato ricevuto o quando abbia disatteso l'incarico affidatogli.
 
Articolo 4 - SOCI

Articolo 4 - SOCI

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche, gli enti, le istituzioni pubbliche e private e le fondazioni che, condividendone lo spirito e gli ideali, siano interessati e/o intendano collaborare alla realizzazione degli scopi istituzionali. I soci dell'Associazione si distinguono in:

a) fondatori;
b) simpatizzanti;
c) onorari;
d) ordinari.

a) I soci fondatori sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i partecipanti all'atto costitutivo dell'Associazione del 19 settembre 1995 e tra coloro che, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, hanno contribuito in maniera determinante allo sviluppo dell'Associazione. I soci fondatori sono tenuti al versamento delle quote annuali e a sottoscrivere il Codice Etico di comportamento e partecipano alle riunioni dell'assemblea con diritto di voto.
b) Sono simpatizzanti le persone fisiche o giuridiche che, condividendo gli obiettivi dell'Associazione, presentano domanda di iscrizione e Codice Etico di comportamento debitamente sottoscritti. I soci simpatizzanti possono partecipare alle attività dell'Associazione e alle riunioni dell'assemblea ma non hanno diritto di voto. I soci simpatizzanti sono esonerati dal versamento delle quote annuali.
c) Sono soci onorari gli enti, le istituzioni pubbliche e private e le fondazioni che, condividendo gli obiettivi dell'Associazione, presentano domanda di iscrizione alla valutazione del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esonerati dal versamento delle quote annuali e partecipano all'assemblea senza diritto di voto.
d) I soci ordinari partecipano a pieno titolo a tutte le attività dell'Associazione, partecipano alle riunioni dell'assemblea con diritto di voto e sono tenuti al versamento delle quote annuali. La qualifica di socio ordinario è concessa dal Consiglio Direttivo ai soci simpatizzanti con almeno 9 (nove) mesi di anzianità nell'Associazione, previo esame del contributo fornito allo sviluppo dell'Associazione in termini di attività o di sostegno ideale o finanziario. Contro il diniego di ammissione non è ammesso appello.

I soci simpatizzanti non ammessi possono rimanere nell'Associazione sino ad una nuova valutazione del Consiglio Direttivo. La nomina a socio ordinario non può essere rifiutata, pena l'espulsione dall'Associazione.
Qualora il socio non rinnovi annualmente la propria iscrizione, versando la quota associativa, decade automaticamente dalla qualifica di socio.
 
Articolo 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Articolo 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Ogni associato:

- ha facoltà di prendere la parola nelle riunioni e, con riferimento ai fondatori e agli ordinari, di votare su ogni argomento;
- ha il dovere di intervenire alle riunioni, salvo che ne sia impedito da giusta causa, e di svolgere scrupolosamente gli incarichi che gli vengano assegnati, di osservare le norme del presente statuto e del Regolamento e di comportarsi, in ogni circostanza, con onore e dignità.

In caso di comportamento non conforme al presente statuto e/o al Codice Etico di comportamento sottoscritto, il Consiglio Direttivo interviene e applica una delle seguenti sanzioni: richiamo, diffida o espulsione dall'Associazione.
Il socio espulso può ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 (trenta) giorni al Consiglio Direttivo, il quale si esprime definitivamente in conformità del parere del Collegio dei Probiviri.
 
Articolo 6 - PATRIMONIO FINANZIARIO

Articolo 6 - PATRIMONIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- contributi dei soci;
- elargizioni, donazioni e lasciti;
- proventi derivanti da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrata, purchè di natura lecita.

I contributi dei soci sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dall'assemblea, che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità dell'organizzazione.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, fondi e riserve durante la vita dell'Associazione.
Il patrimonio dell'Associazione o parte di esso può essere dichiarato dall'assemblea di natura intangibile in sede di approvazione del rendiconto economico finanziario.
Fanno parte comunque del patrimonio intangibile le suppellettili della sede, la strumentazione d'ufficio e gli oggetti di carattere artistico.
In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.
 
Articolo 7 - BILANCIO

Articolo 7 - BILANCIO

L'anno finanziario inizia l'1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo (rendiconto della gestione), che deve essere approvato dall'assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di giugno.
Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 (quindici) giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
 
Articolo 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.
 
Articolo 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto e di partecipazione, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione, ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

L'assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- eleggere il Presidente e il Presidente aggiunto tra coloro che hanno almeno 5 (cinque) anni di anzianità associativa, il Tesoriere tra coloro che hanno almeno 3 (tre) anni di anzianità associativa, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri;
- approvare i bilanci, sia consuntivo che preventivo;
- esaminare le relazioni predisposte dal Presidente e dal Tesoriere;
- deliberare sugli argomenti stabiliti dallo statuto;
- fissare l'ammontare delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo. L'assemblea è convocata in via straordinaria per: - deliberare sulle modifiche allo statuto;
- deliberare sull'approvazione dei Regolamenti interni e sulle modifiche al Codice Etico su proposta del Consiglio Direttivo;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea può inoltre essere convocata quando sia ritenuto necessario dal Presidente o dal Consiglio Direttivo ovvero richiesto da almeno 1/3 (un terzo) degli associati.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale, da affiggere all'albo dell'Associazione.
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida, in prima convocazione, se è presente la maggioranza dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Delibera validamente con la maggioranza dei presenti, se non diversamente disposto dal presente statuto.
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli associati con diritto di voto.
Alle assemblee possono partecipare, in qualità di uditori, anche cittadini ospiti che siano stati invitati.
Ogni socio nelle riunioni assembleari ha diritto ad un voto e non ha facoltà di rappresentanza o di delega.
 
Articolo 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto, con le funzioni specifiche, dall'assemblea ordinaria fra i soci fondatori o ordinari, ed è composto da almeno 5 (cinque) membri, compresi il Presidente, il Presidente aggiunto (o Vice Presidente) e il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 3 (tre) membri, tra i quali il Presidente e/o il Presidente aggiunto (o Vice Presidente).
Il Tesoriere provvede agli atti di contabilità e cassa su appositi registri, alla tenuta dei conti bancari e postali con firma congiunta del Presidente; tiene l'inventario dei beni patrimoniali, predispone ogni anno il rendiconto finanziario, lo stato patrimoniale e il bilancio di previsione, da sottoporre al Consiglio Direttivo.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute per la realizzazione degli scopi dell'Associazione e regolarmente documentate. Al venir meno, per qualsiasi ragione, di uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Presidente provvede alla sostituzione, scegliendo tra i soci fondatori o ordinari aventi le caratteristiche previste dal ruolo. I sostituti restano in carica sino alla convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina dei nuovi membri.
II Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è convocato:

- dal Presidente;
- da almeno 3 (tre) componenti;
- dal Presidente, su richiesta motivata e scritta di almeno 2/3 (due terzi) dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, tra cui:

- dare esecuzione e operatività agli indirizzi programmatici assembleari;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- esaminare e approvare il rendiconto economico finanziario e il bilancio di previsione predisposto dal Tesoriere, da sottoporre al Collegio dei Revisori e, successivamente, all'assemblea annuale, e adottare le variazioni del bilancio di previsione che si dovessero ritenere necessarie e urgenti;
- proporre gli importi delle quote annuali dei soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di massima ogni 90 (novanta) giorni.
In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può prendere deliberazioni di competenza dell'assemblea ma deve, in tal caso, sottoporle a ratifica nella prima adunanza.
Il Consiglio Direttivo decide sugli argomenti posti in discussione con voto palese a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo dispone per il proprio funzionamento con atto interno, anche con riferimento alle funzioni di segreteria.
 
Articolo 11 - PRESIDENTE

Articolo 11 - PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.
Il Presidente:

a) convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, stabilendone l'ordine del giorno;
b) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'Associazione;
c) assicura la predisposizione del bilancio preventivo e della relazione programmatica ad esso allegata;
d) cura la redazione di una relazione illustrativa da allegare allo schema di rendiconto generale;
e) in caso di urgenza, adotta provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio stesso;
f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi;
g) può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
h) nomina il Segretario del Consiglio Direttivo, il quale assiste alle riunioni senza diritto di voto;
i) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto o dal Regolamento.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Presidente aggiunto.
 
Articolo 12 - COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 12 - COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto, tra i soci con diritto di voto, da 3 (tre) membri effettivi eletti dall'assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo e da 2 (due) membri supplenti, che rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il Collegio nomina tra i suoi membri un Presidente.
Il Collegio dei Revisori:

a) esercita il controllo sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Associazione, verifica la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige collegialmente apposita relazione da allegare al bilancio, al rendiconto economico finanziario e al bilancio di previsione;
b) accerta, almeno ogni semestre, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli e la tenuta della contabilità. Degli accertamenti eseguiti redige verbale in apposito libro.

Il Presidente del Collegio dei Revisori partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo, limitatamente alla trattazione di argomenti di carattere patrimoniale e finanziario.
 
Articolo 13 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 13 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) soci con diritto di voto e dura in carica 3 (tre) anni. Esprime parere vincolante sull'applicazione definitiva delle sanzioni comminate da parte del Consiglio Direttivo. Si esprime sulla verifica dei comportamenti degli iscritti in relazione al Codice Etico di comportamento dell'Associazione.
Il Collegio nomina tra i suoi membri un Presidente.
 
Articolo 14 - RINVIO

Articolo 14 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.